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Statuto

Allegati

Università Agraria Ponticelli Sabino

STATUTO

Università Agraria di Ponticelli Sabino

Aggiornato ai sensi della Legge 167/2017

Allegato alla D.C.A. n. 03 del 27 Dicembre 2019

TITOLO I – NATURA, FUNZIONE ED ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE

Art. 1 – Denominazione, natura, scopi e attività dell’Ente
Art. 2 – Fonti Normative
Art. 3 – Sede e stemma

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

CAPO I – Organi e Utenti dell’Università
Art. 4 – Organi
Art. 5 – Utenti
CAPO II – ELEZIONI DEGLI ORGANI
Art. 6 – Elezione del Presidente e dei Consiglieri
Art. 7 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
Art. 8 – Composizione, durata e funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Art. 9 – Composizione e competenze del Comitato Esecutivo
Art. 10 – Funzionamento del Comitato Esecutivo
Art. 11 – Competenze del Presidente
Art. 12 – Cessazione, decadenza e dimissioni del Presidente
CAPO III – ORGANI DI ATTUAZIONE E GESTIONE
Art. 13 – Uffici
Art. 14 – Segretario Amministrativo

TITOLO III – GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 16 – Bilancio e rendiconto

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Entrata in vigore

TITOLO I
NATURA, FUNZIONAMENTO ED ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE

Art. 1 – Denominazione, natura, scopi e attività dell’Ente
  1. L’Università Agraria di Ponticelli (nel seguito del presente testo statutario indicata come “Università”), istituita ai sensi della legge 4 agosto 1894, n. 397, costituisce, ai sensi dell’art. 1 della legge 20 novembre 2017, n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi”, Ente esponenziale della collettività civica residente nel Comune di Scandriglia, frazione Ponticelli, ed è deputata a rappresentare tali collettività per quanto concerne l’amministrazione e la gestione dei beni dei dei diritti civici, così come definiti e disciplinati dalle legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento per l’esecuzione di detta legge approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, e dalla legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
  2. L’Università, ai sensi dell’art. 1 della legge 20 novembre 2017, n. 168, costituisce l’aspetto istituzionale del dominio collettivo inteso come ordinamento giuridico primario della comunità richiamata nel comma precedente; ha personalità giuridica di diritto privato, è dotata di potere di autonormazione, per l’amministrazione sia soggettiva che oggettiva, sia vincolata che discrezionale, inclusivo di autonomia statutaria, è investita del potere di amministrare e di gestire beni e diritti civici, la cui titolarità spetta alle collettività che essa rappresenta può possedere beni anche a titolo patrimoniale disponibile, ferma restando la finalizzazione della loro amministrazione al perseguimento degli scopi inerenti alla natura del dominio collettivo che in essa trova espressione istituzionale.
  3. L’Università svolge le attività necessarie e opportune per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio civico ai fini della sua fruizione da parte della collettività per finalità agrosilvopastorali, connesse ad attività sia agricole che zootecniche, secondo la qualità colturale e la destinazione delle terre e la natura dei diritti, e, in considerazione del rilievo paesaggistico e ambientale che, ai sensi dell’art. 142, 1° comma, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’art. 3, 6° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, hanno le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, cura altresì la tutela dei beni collettivi sotto il profilo dei valori ambientali e naturalistici, nonché come patrimonio culturale della comunità, e, in generale, con riferimento a tutte le valenze dai medesimi beni espresse nella legge 20 novembre 2017, n. 168, art. 2, 1° comma, lettere a), b), c), d), e), f), inserendo la propria attività nel contesto della promozione del progresso civile, sociale ed economico della comunità.
  4. In relazione alle attività delineate al comma precedente e al perseguimento dei fini inerenti alle stesse, l’Università può, esemplificativamente:
    a) promuovere iniziative finalizzate ad una proficua gestione dei terreni(bonifiche, costruzione e manutenzione di strade poderali, interpoderali, vicinali, e di sistemi di irrigazione e di acquedotti, gestione e valorizzazione di attività minerarie);
    b) realizzare una sistemazione razionale dei fabbricati;
    c) promuovere e sostenere attività e iniziative strumentali e di supporto a quelle esercitate dalle imprese agricole;
    d) promuovere la realizzazione di opere pubbliche o private di interesse pubblico o comunque contribuire alla loro realizzazione;
    e) promuovere lo sviluppo turistico e . l’incentivazione delle energie rinnovabili ed ecosostenibili;
    f) diffondere i princìpi della cooperazione e della mutualità, attraverso iniziative sperimentali, divulgative, dimostrative e formative per lo svolgimento di attività integrate in agricoltura e negli altri settori sopra indicati, in relazione quindi sia all’imprenditoria agricolo-ambientale che turistico-culturale e didattico-educativa;
    g) favorire la conduzione unitaria delle attività agricole e di allevamento del bestiame;
    h) perseguire, anche attraverso lo strumento consortile, il risanamento di siti compromessi dal punto di vista ambientale;
    i) perseguire forme di tutela ecologica e paesaggistica, idonee anche a costituire fonte di reddito per le collettività rappresentate.
Art. 2 – Fonti normative
  1. Oltre che dal presente Statuto, e dalle fonti sopra richiamate all’art. 1, 1° comma, l’organizzazione e il funzionamento dell’Università sono regolati dalla normativa contenuta nel codice civile in materia di associazioni riconosciute, ove compatibile con la peculiarità delle Associazioni agrarie in quanto espressione istituzionale dei domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, e con la disciplina anzitutto statutaria dettata nell’esercizio del potere autonormativo riconosciuto da detta legge agli enti esponenziali in connessione con la natura ordinamentale dei dominii collettivi.
Art. 3 – Sede e stemma
  1. L’Università ha la propria sede legale in Ponticelli (RI), frazione Ponticelli, via della Chiesa, 6.
  2. L’Università ha un proprio stemma, costituito da uno scorcio del Castello Orsini con la scritta “UNIVERSITA’ AGRARIA DI PONTICELLI”. Tale stemma è di forma rettangolare ed è contornato da un bordo a forma di greta.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

CAPO I – ORGANI E UTENTI DELL’UNIVERSITA’
Art. 4 – Organi
  1. Organi di governo dell’Università, con funzioni di indirizzo e di controllo, sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Comitato Esecutivo.
  2. I membri del Consiglio di Amministrazione, denominati “Consiglieri”, e il Presidente sono eletti dagli utenti iscritti nell’apposito elenco, secondo le modalità stabilite nell’art. 7 del presente Statuto. I membri del Comitato Esecutivo, denominati “componenti del Comitato Esecutivo”, sono nominati dal Presidente, secondo le modalità previste nell’art. 10 del presente Statuto.
  3. Funzioni esecutive e di gestione spettano al Comitato Esecutivo mediante adozione di appositi atti collegiali.
Art. 5 – Utenti
  1. Possono assumere la qualità di Utenti dell’Università, mediante iscrizione in apposito elenco tenuto dall’Università medesima:
    a) le persone maggiorenni che da almeno 10 (dieci) anni risiedono nel Comune di Scandriglia, frazione di Ponticelli;
    b) le persone che, avendo avuto per almeno 10 (dieci) anni residenza nel Comune Scandriglia, frazione di Ponticelli ed avendola successivamente trasferita in un altro Comune, siano poi tornati a risiedere nel Comune di Scandriglia, frazione di Ponticelli da almeno un anno.
  2. La qualità di Utente si perde nei seguenti casi:
    a) per morte o incapacità sopravvenuta;
    b) per trasferimento della residenza in un Comune diverso da quello di Scandriglia;
    c) in seguito ad istanza della persona interessata;
    d) in seguito a condotte lesive del patrimonio dell’Ente e a violazioni di norme statutarie.
  3. Non possono essere iscritti nell’elenco degli Utenti, e, se iscritti, decadono, gli amministratori dell’Università condannati per fatti di malagestione dell’Ente.
  4. La perdita della qualità di Utente, previa contestazione dei presupposti all’interessato, è dichiarata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e in merito alla stessa ed entro 7 gg. dalla sua notificazione l’interessato può presentare osservazioni, in seguito alle quali il Presidente, che darà risposta scritta alle stesse nel termine di 30 gg., ha facoltà, dandone comunque conto nella risposta, di richiedere una nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
  5. Agli Utenti è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo per la carica di Presidente e per quella di Consigliere dell’Università, secondo le norme previste negli articoli seguenti.
  6. Con apposito regolamento o singoli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione sono disciplinate le modalità di iscrizione nell’elenco degli Utenti e di cancellazione dal medesimo, nonché la tenuta di quest’ultimo, il suo aggiornamento e la sua pubblicità e accessibilità.
  7. Entro il mese di Marzo di ogni anno si procede all’aggiornamento dell’elenco degli Utenti sulla base del vigente Statuto e dei dati comunicati dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Scandriglia. L’aggiornamento dell’elenco degli Utenti avviene mediante deliberazione del Comitato Esecutivo, da pubblicare sul sito ufficiale dell’Ente.
CAPO II – ELEZIONE DEGLI ORGANI
Art. 6 – Elezione del Presidente e dei Consiglieri
  1. La convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri dell’Università è effettuata con decreto emesso dal Presidente dell’Università. Per la disciplina relativa al procedimento elettorale si applicano, in quanto compatibili con la natura giuridica attribuita all’Università dall’art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e in forza di rinvio operato nell’esercizio dell’autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente della norma testé richiamata e dell’art. 1, 1° comma, lettera b), della medesima legge, spettano all’Università Agraria come espressione istituzionale dell’ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, l’art. 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fatta eccezione per il comma 3-bis, e le disposizioni di cui agli artt. 16 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche e integrazioni. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione disciplinare con apposito regolamento aspetti di dettaglio del procedimento elettorale, applicandosi in mancanza di tale regolamento le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio: 1960, n. 570, per i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, se e in quanto tali disposizioni siano compatibili con la natura dell’Ente e con la disciplina di cui all’art. 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  2. Il diritto di elettorato attivo spetta alle persone iscritte nell’elenco degli Utenti antecedentemente alla data dell’atto con il quale è indetta l’elezione del Presidente e dei Consiglieri. Il diritto di elettorato passivo spetta alle persone iscritte nel medesimo elenco antecedentemente alla data dell’atto con il quale è indetta l’elezione del Presidente e dei Consiglieri.
  3. In forza di rinvio operato nell’esercizio dell’autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente dell’art. 1, 2° comma, della leggé20 novembre 2017, n. 168, e dell’art. 1, 1° comma, lettera b), della medesima legge, spettano all’Università come espressione istituzionale dell’ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, e nei limiti della compatibilità con la natura giuridica attribuita all’Università dall’art. 1, 2° comma, della stessa legge, si applicano all’Università, con riguardo alla carica di Presidente e a quella di Consigliere:
    a) le cause di ineleggibilità alla carica previste dall’art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    b) le cause di incompatibilità previste dagli artt. 63 e 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 207;
    c) le cause d’incompatibilità previste dall’art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
    d) le cause di decadenza previste dall’art. 68 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    e) le cause d’incandidabilità previste dall’art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 255;
    f) le cause di decadenza e di sospensione dalla carica previste dall’art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
    g) l’esimente prevista dall’art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    h) la procedura di contestazione prevista dall’art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. Sono in ogni caso ineleggibili alla carica di Presidente e di Consigliere dell’Università: gli ecclesiastici e i ministri di culto che esercitano il proprio ufficio nel territorio del Comune di Scandriglia e coloro che ne fanno le veci; i dipendenti del Comune di Scandriglia.
  5. Con apposito regolamento o singoli atti, adottati a maggioranza semplice dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono dettate eventuali disposizioni, concernenti le modalità di svolgimento delle elezioni, di carattere integrativo, attuativo od esecutivo rispetto alla disciplina cui si fa rinvio nel primo comma del presente articolo, nonché rispetto alla disciplina in materia di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di Consigliere, a quella di Presidente e a quella di componente del Comitato Esecutivo.
Art. 7 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
  1. Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo di indirizzo e di controllo dell’Università.
  2. Esso ha competenza in relazione ai seguenti atti:
    a) adozione dello Statuto dell’Università e di sue modificazioni, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri;
    b) adozione di Regolamenti, con deliberazione assunta a maggioranza, per la gestione di tutte le varie attività dell’Ente;
    c) redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l’attuazione degli stessi e per l’esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del demanio collettivo, relativi servizi ed attività degli utenti;
    d) costituzione di società o assunzione di partecipazioni in società, con deliberazioni assunte a maggioranza;
    e) contrazione di mutui o di altre forme di finanziamento dell’Università, con deliberazioni assunte a maggioranza;
    f) decisione di spese che impegnino il bilancio per più di un esercizio, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, con deliberazioni assunte a maggioranza;
    g) effettuazione di acquisti, alienazioni o permute immobiliari, contratti di appalto del valore superiore a 150 mila euro e concessioni che non siano previsti in atti fondamentali dello stesso Consiglio di Amministrazione o che non ne costituiscano mera esecuzione, e che, comunque, non rientrino nella ordinaria gestione di funzioni e di servizi di competenza del Comitato Esecutivo, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;
    h) designazione di rappresentanti dell’Università presso enti, aziende e istituzioni, con deliberazioni assunte a maggioranza;
    i) vigilanza sul Presidente e sul Comitato Esecutivo, in ordine al complessivo andamento dell’Università e al perseguimento dei fini di cui all’art. 1 del presente Statuto, con deliberazioni assunte a maggioranza;
    j) adozione, decorso il termine di cui all’art. 3, 7° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, di atti in espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 3, 1° comma, lettera b), nn. 1,2, 3, 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ove tali disposizioni siano applicabili nel caso dell’Università.
Art. 8 – Composizione, durata e funzionamento del Consiglio di Amministrazione
  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell’Università e da Consiglieri il cui numero, in forza di rinvio operato nell’esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente dell’art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e dell’art. 1, 1° comma, lettera b), della stessa legge, spettano all’Università come espressione istituzionale dell’ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, è determinato, assumendo come parametro il numero delle persone iscritte nell’elenco dei Soci dell’Università antecedentemente alla data dell’atto con il quale è indetta l’elezione del Consiglio stesso, sulla base di quanto previsto dall’art. 37, 1° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento al numero di membri del Consiglio Comunale.
  2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Scaduto il quinquennio, i Consiglieri uscenti restano in carica sino alla proclamazione dei nuovi Consiglieri; successivamente all’emanazione dell’atto di indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione ed atti urgenti e improrogabili.
  3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene disposta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi direttamente ai singoli Consiglieri o tramite posta elettronica certificata o tramite e-mail, almeno cinque giorni prima. La consegna o la trasmissione devono risultare agli atti dell’Ufficio di Segreteria dell’Università. Gli avvisi devono contenere gli ordini del giorno da trattare, stabiliti dal Presidente.
  4. Quando lo richieda, in forma scritta, almeno un terzo dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione entro un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti dagli stessi.
  5. Nei casi d’urgenza è sufficiente che l’avviso, con il relativo ordine del giorno, sia consegnato, anche per posta elettronica certificata o e-mail, almeno ventiquattro ore prima, ma, ogniqualvolta la maggioranza, anche relativa, dei Consiglieri lo richieda, ogni proposta di deliberazione deve essere rinviata alla seduta successiva. La stessa disciplina si applica per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta.
  6. Il contenuto dell’ordine del giorno da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere pubblicato, almeno il giorno precedente quello stabilito per lo svolgimento della seduta, sul sito Internet ufficiale dell’Università, nello spazio dedicato alla pubblicità degli atti dell’Ente.
  7. Fatta eccezione per i casi di maggioranze qualificate previsti dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In seconda convocazione, che deve essere fissata per una data diversa, la deliberazione, presa a maggioranza dei voti, è valida qualunque sia il numero dei presenti.
  8. Nei casi in cui i Consiglieri intendano proporre punti non inseriti nell’ordine del giorno relativo alla prima convocazione, questi possono essere discussi e deliberati solo previa votazione di ammissibilità.
  9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi deliberati dal Consiglio stesso.
  10. Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente.
  11. Ai Consiglieri può essere concessa, compatibilmente con le risorse di bilancio, una indennità di presenza, la quale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione e può essere in ogni momento rinunciata dal Consigliere ovvero da lui devoluta ad altro Ente o Associazione. In forza di rinvio operato nell’esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente dell’art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e dell’art. 1, 1° comma, lettera b), della stessa legge, spettano all’Università come espressione istituzionale dell’ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, la misura di detta indennità non può, essere superiore a quella stabilita sulla base dell’art. 82, 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumendo come parametro il numero delle persone iscritte nell’elenco di cui all’art. 6, 1° comma, del presente Statuto.
Art. 9 – Composizione e competenze del Comitato Esecutivo
  1. Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da un numero di componenti compreso tra due e quattro, collabora con il Presidente stesso nel governo dell’Università e nell’attività di gestione, operando attraverso deliberazioni collegiali. Spetta al Comitato Esecutivo la gestione amministrativa.
  2. Il Comitato Esecutivo è competente in via residuale rispetto al Consiglio di Amministrazione, potendo esso adottare tutti gli atti, rientranti nelle funzioni di indirizzo, che non siano riservati dal presente Statuto al Presidente o al Consiglio di Amministrazione. Collabora con il Presidente nell’attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, riferisce almeno semestralmente a quest’ultimo sul proprio operato e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. Spetta inoltre al Comitato Esecutivo l’adozione di atti di gestione che impegnino l’Università verso l’esterno che non siano riservate dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.
Art. 10 – Funzionamento del Comitato Esecutivo
  1. I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dal Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può nominare un componente non Consigliere, purché utente dell’Ente.
    Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, i nominativi dei componenti del Comitato Esecutivo, insieme con la proposta degli indirizzi generali di governo dell’Università. Il Presidente ha il potere di disporre la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo senza alcuna motivazione.
  2. Il Presidente può conferire e revocare ai componenti del Comitato Esecutivo, con atto scritto, deleghe inerenti alle funzioni di gestione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione anche verbale del Presidente, ogniqualvolta ciò si renda necessario o il Presidente lo reputi opportuno. Nel caso di assenza del Presidente, il Comitato Esecutivo è presieduto dal componente al quale il Presidente abbia conferito l’incarico di Vice Presidente. Nel caso in cui sia assente anche quest’ultimo, la presidenza-del Comitato Esecutivo è assunta dal componente più anziano in età.
  4. Il Comitato Esecutivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza relativa dei componenti di essa e delibera a maggioranza relativa dei membri presenti alla riunione.
  5. Le sedute del Comitato Esecutivo non sono pubbliche. Ad esse possono partecipare Consiglieri, esperti, tecnici, ove siano invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi, previa preventiva informazione ai membri Comitato medesimo.
  6. Ai componenti del Comitato Esecutivo può essere concessa, compatibilmente con le risorse di bilancio, una indennità di presenza, la quale è deliberata dal Comitato Esecutivo e recepita in sede di approvazione del bilancio di previsione e può essere in ogni momento rinunciata dal componente del Comitato Esecutivo ovvero da lui devoluta ad altro Ente o Associazione. In forza di rinvio operato nell’esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente dell’art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e dell’art. 1, 1° comma, lettera b), della stessa legge, spettano all’Università come espressione istituzionale dell’ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, la misura di detta indennità non può essere superiore al 50% di quella stabilita sulla base dell’art. 82, 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumendo come parametro il numero delle persone iscritte nell’elenco di cui all’art. 6, 1° comma, del presente Statuto.
Art. 11 – Competenze del Presidente
  1. Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Università nel suo complesso e ha la rappresentanza legale della stessa. Convoca e presiede le sedute del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, determinando i relativi ordini del giorno. Sovrintende al funzionamento dell’Università, nonché all’esecuzione degli atti relativi.
  2. Ferme restando le altre competenze assegnategli dal presente Statuto, il Presidente:
    a) impartisce direttive al Segretario amministrativo, vigilando sulla complessiva gestione dell’Ente; promuove ed assume iniziative atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal Comitato Esecutivo;
    b) coordina l’attività del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con potere di proposta;
    c) assume sotto la propria responsabilità le prese di posizione pubbliche che interessano l’Università ed emette le relative dichiarazioni;
    d) nomina, previa designazione da parte del Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell’Università in sedi istituzionali e determina gli orari di apertura dell’Università;
    e) ha il potere di acquisire direttamente presso l’Ufficio dell’Università qualsivoglia documento o informazione, compresi quelli riservati;
    f) ha il potere di disporre indagini e verifiche in ogni campo di attività dell’Università;
    g) ha il potere di promuovere azioni in sede giurisdizionale e di resistere alle stesse, previa deliberazione conforme al Comitato Esecutivo, il quale, peraltro, può anche ratificare ex post l’operato del Presidente al riguardo;
    h) ha il potere di conferire incarichi a contratto, previa deliberazione del Comitato Esecutivo;
    i) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
  3. Al Presidente può essere concessa un’indennità di carica, con deliberazione del Comitato Esecutivo. In forza di rinvio operato nell’esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente dell’art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e dell’art. 1, 1° comma, lettera b), della stessa legge, spettano all’Università come espressione istituzionale dell’ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, la misura di detta indennità non può essere superiore al 50% di quella stabilita sulla base dell’art. 82, 1° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del decreto ministeriale di cui all’8° comma dello stesso articolo, assumendo come parametro il numero delle persone iscritte nell’elenco di cui all’art. 6, 1° comma, del presente Statuto.
  4. Può essere istituito con deliberazione del Comitato Esecutivo e su proposta del Presidente, un Ufficio di supporto al Presidente, relativamente alle materie contabili, tecniche e di gestione del demanio civico.
Art. 12 – Cessazione, decadenza e dimissioni del Presidente
  1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre quinti dei Consiglieri e non può essere posta in discussione prima che siano trascorsi venti giorni. L’approvazione della mozione determina lo scioglimento del Consiglio e del Comitato Esecutivo. Si determina lo scioglimento del Consiglio e del Comitato Esecutivo anche nel caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del Presidente. In tutti i casi di cui al presente articolo, il Consigliere più anziano di età indice entro 3 gg. dal verificarsi della causa di scioglimento le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, da svolgersi entro 60 gg. dalla data di indizione.
  2. Le dimissioni del Presidente potranno essere revocate e poste nel nulla nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione.
CAPO III – ORGANI DI ATTUAZIONE E GESTIONE
Art. 13 – Uffici
  1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, 2° comma, del presente Statuto, spetta al Comitato Esecutivo su proposta del Presidente, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Università medesima.
Art. 14 – Segretario Amministrativo
  1. Fermo restando tutto quanto stabilito nell’art. 11, nonché nell’art. 10, 2° comma, del presente Statuto, con deliberazione del Comitato Esecutivo e su indicazione del Presidente viene nominato un Segretario Amministrativo, con funzioni di supervisione del complessivo andamento dell’attività dell’Ente. Nell’espletamento del suo incarico il Segretario Amministrativo dovrà osservare puntualmente le direttive impartite dal Presidente e dagli altri organi di indirizzo.
  2. Il Segretario Amministrativo potrà, in forza di deliberazione del Comitato Esecutivo, essere nominato a tempo determinato per un periodo non superiore alla durata del Consiglio di Amministrazione. Requisito per l’ottenimento dell’incarico è il possesso della Laurea triennale o quadriennale vecchio ordinamento in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio e una specifica e comprovata esperienza in materia di usi civici e di gestione di Enti che li amministrano.
  3. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, redigendo i relativi verbali; adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro; cura gli adempimenti contributivi, contabili, fiscali dell’Università, sottoscrivendo le relative dichiarazioni e denunce.
  4. Attesa la natura giuridica attribuita all’Università in forza di quanto stabilito nell’art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, non rientrano tra gli atti che possono essere adottati dal Segretario Amministrativo i pareri di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo tale ultima norma, in difetto di un rinvio espresso, applicabile all’Università, che, ai sensi della norma della legge 20 novembre 2017, n. 168, è persona giuridica di diritto privato.

TITOLO III
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 16 – Bilancio e rendiconto
  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio di previsione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo, entro il mese di Dicembre dell’anno di riferimento Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
  3. Il bilancio di previsione può essere redatto con il sistema della Contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile o con il sistema della Contabilità Finanziaria – per quanto specificatamente adattabile alle caratteristiche dell’Università Agraria e alle disposizioni del presente Statuto – in vigore negli Enti Locali.
  4. Spetta al Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, stabilire all’inizio di ogni mandato, il tipo di contabilità da adottare, che dovrà in ogni caso essere utilizzata per l’intero mandato.
  5. Il bilancio di previsione deve essere redatto con chiarezza e veridicità, e rappresentare correttamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente.
  6. Sulla base del sistema di contabilità prescelta, di cui al 4° c., il Presidente provvede alla nomina dell’Organo di Revisione Contabile dell’Ente, in conformità con le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO IV
DISPOSIZIONE FINALI

Art. 17 – Entrata in vigore
  1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione dedicata alla pubblicità degli atti nel sito Internet ufficiale dell’Università.
  2. Sono abrogati tutti i regolamenti esistenti che non riguardano specificatamente la gestione dei Domini Collettivi.
  3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate al Consiglio di Amministrazione su richiesta di almeno tre Consiglieri. In tal caso, il Presidente cura l’invio delle predette proposte a tutti i Consiglieri almeno trenta giorni prima della seduta fissata per la deliberazione sulle medesime.